All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e societa' finanziarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel comma 1, lettera f), le parole: "esclusi i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi," sono soppresse;
- b)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.".
Testo vigente dal 11 maggio 1998
