Art. 3 — Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.". Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.

Testo vigente dal 29 novembre 2004

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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art3 · fonte del testo

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