Art. 6 — Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ((...)). 27 In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi' per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015, si provvede per l'importo complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: "e 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 2009 e 2010";
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ". Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

27

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che la modifica al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Testo vigente dal 28 dicembre 2011 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 56/2014

    Altra decisione
    27 marzo 2014

    Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009)], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede la deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi anche dopo l'entrata in vigore del suddetto art. 6, che ha dettato norme sulla deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi. Infatti, successivamente alla proposizione della questione, il quadro normativo di rifermento è mutato, stante l'entrata in vigore dapprima dell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 2011), che ha dettato norme in materia di «Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani», riguardanti anche il tributo in oggetto; e, poi, dell'art. 4, comma 12, del d.l. n. 16 del 2012, che ha inserito nell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 il comma 1- quater , ove è previsto che: «In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo». Il suindicato ius superveniens è intervenuto, anche retroattivamente, in materia di deducibilità dell'IRAP, con espresso riferimento alla disposizione censurata dall'ordinanza di remissione. Pertanto la modifica del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente affinché operi una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - In materia di restituzione degli atti per ius superveniens , v. le citate ordinanze nn. 232/2012, 190/2012, 182/2012 e 180/2012.

    Art. 6 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 28 dicembre 2011. 37 parole tolte.

… degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati tolto: ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997aggiunto: .... In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che la modifica al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art6 · fonte del testo

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