Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente: " 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonche' dei compensi costituenti redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.".
Testo vigente dal 11 maggio 1998
