Art. 2 — Disposizioni in materia di IRAP

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 6 Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

6

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che le presenti abrogazioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2014 al 1 gennaio 2015. 212 parole tolte, 18 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";

tolto: b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

tolto: 2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";

tolto: 3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";

tolto: c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per cento"aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello … punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali". tolto: Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che le presenti abrogazioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art2 · fonte del testo

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