Art. 2 — Disposizioni in materia di IRAP
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 6 Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
6La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che le presenti abrogazioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
Testo vigente dal 1 gennaio 2015
