Autorita' competenti L'autorita' di notifica nazionale designata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo II del presente decreto, relativi alle procedure necessarie per la notifica degli organismi di valutazione della conformita', e' il Ministero delle imprese e del made in Italy. L'autorita' competente responsabile degli obblighi di cui ai capi II, con esclusione dei compiti esclusivi dell'Autorita' di notifica, III e IV del presente decreto e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale sostenibilita' dei prodotti e dei consumi, che svolge altresi' le funzioni di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di attivita' di interesse comune. L'autorita' competente designata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo V del presente decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche. Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
