E' istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive, composto dai seguenti membri, nonche' dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno:

  • a)un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzioni di presidente;
  • b)un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di vicepresidente;
  • c)un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d)un rappresentante del Ministero della salute;
  • e)un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
  • f)un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
  • g)un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA);
  • h)un rappresentante del Centro di coordinamento batterie;
  • i)un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
  • l)un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • m)un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • n)un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
  • o)due rappresentanti delle associazioni industriali di categoria;
  • p)due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio;
  • q)un rappresentante delle associazioni nazionali dell'artigianato;
  • r)un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • s)un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • t)un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Tavolo di cui al presente articolo puo' organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e universita'. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art4 · fonte del testo