Art. 4 — Tavolo nazionale batterie
E' istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive, composto dai seguenti membri, nonche' dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno:
- a)un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzioni di presidente;
- b)un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di vicepresidente;
- c)un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d)un rappresentante del Ministero della salute;
- e)un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- f)un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- g)un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA);
- h)un rappresentante del Centro di coordinamento batterie;
- i)un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
- l)un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- m)un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- n)un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- o)due rappresentanti delle associazioni industriali di categoria;
- p)due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio;
- q)un rappresentante delle associazioni nazionali dell'artigianato;
- r)un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- s)un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- t)un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Tavolo di cui al presente articolo puo' organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e universita'. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
