Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore e modalita' operative di funzionamento 1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e i dati di cui al comma 3 del presente articolo sono detenuti dall'autorita' competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali finalita' il Comitato puo' anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. 2. Il Registro dei produttori di batterie e' uniformato alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. 3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno civile, i dati relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I, parte C, al presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma. 4. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, con il supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, svolge, inoltre, i seguenti compiti:
- a)predispone e aggiorna il Registro dei produttori di cui all'articolo 20 sulla base delle comunicazioni dei produttori;
- b)raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;
- c)raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, mediante il Registro di cui all'articolo 20;
- d)elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
