Art. 5 — Immissione sul mercato e libera circolazione
Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al Regolamento. In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che non soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, adotta le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento e' consentito che vengano esposte, in occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, batterie non conformi al Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e visibile che le stesse non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finche' non saranno rese conformi alle disposizioni del Regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate a garantire la sicurezza delle persone. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
