Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542, nonche' le seguenti definizioni:
- a)«Regolamento»: il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;
- b)«sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilita' estesa derivanti dal presente decreto e dal Regolamento, in conformita' con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che gestiscono anche i rifiuti di batterie sulla base delle disposizioni contenute nei relativi statuti;
- c)«statuto-tipo»: lo schema tipo di statuto, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 13.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
