Comunicazioni all'autorita' competente I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile e per via telematica all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, tramite il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 del presente decreto le informazioni previste ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 75 del Regolamento. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione europea, conformemente all'articolo 76, paragrafo 5, del Regolamento. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 75, paragrafi 3, 5 e 6, del Regolamento, nonche' i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie, trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 75 al Registro dei produttori e al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, per ogni anno civile, entro il 31 marzo. Il Centro di coordinamento batterie puo' comunque estrarre le suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle con quelle gia' in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e l'attendibilita'. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 3, e l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono richiedere informazioni supplementari per le verifiche di propria competenza relativamente ai dati comunicati a norma del presente articolo.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art28 · fonte del testo

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