Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformita' che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento, con le procedure di cui agli articoli 29 e 31 del Regolamento, sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito internet istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 31 del Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art11 · fonte del testo

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