Art. 23 — Compiti del Centro di coordinamento batterie
Il Centro di coordinamento batterie ottimizza, uniformando le relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti di batterie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione, assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta delle batterie sul territorio in conformita' con gli accordi previsti dal presente decreto. In particolare, il Centro di coordinamento batterie ha il compito di:
- a)definire modalita' omogenee di ritiro dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e collettivi, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei rifiuti di batterie e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Regolamento;
- b)fornire, se richiesto, all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, elementi tecnici e proposte per la definizione delle modalita' di determinazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento;
- c)supportare il Comitato di vigilanza e controllo nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato dei produttori, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
- d)raccogliere e rendicontare annualmente all'ISPRA i dati relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie sulla base delle informazioni acquisite dai produttori, distributori, impianti di trattamento e soggetti gestori, e gli altri dati previsti dall'articolo 76, paragrafo 1, del Regolamento entro il 30 aprile di ogni anno;
- e)stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
- f)assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti di batterie distinti per batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;
- g)fornire il supporto, ove richiesto, nel corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio;
- h)promuovere campagne di sensibilizzazione, in linea con l'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento, per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie, anche tramite gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo;
- i)definire i criteri minimi per la procedura di selezione dei gestori di rifiuti di cui all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento;
- l)collaborare con l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento;
- m)adottare le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59 e all'articolo 60 del Regolamento e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adottare misure correttive nei confronti dei sistemi di gestione collettivi e individuali;
- n)eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, sui tassi di raccolta dei produttori e/o dei sistemi collettivi per verificare che tali soggetti abbiano adottato misure adeguate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui alla lettera m);
- o)disporre gli opportuni controlli, anche di concerto con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 e le competenti Camere di commercio, anche sulla base delle informazioni riportate nel Registro di cui all'articolo 20, per individuare i soggetti che operano nel mercato delle batterie senza avere aderito al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti al Registro di cui all'articolo 20 o che contravvengono in altro modo alle disposizioni del Regolamento o del presente decreto;
- p)fornire all'autorita' competente tutte le informazioni di cui dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 e collaborare con la stessa ai fini della verifica dei dati comunicati;
- q)collaborare con tutti gli enti competenti per la definizione dei protocolli finalizzati ai controlli sulle batterie e sui rifiuti di batterie, per quanto di competenza;
- r)collaborare, ove necessario, con l'autorita' competente e il Comitato di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- s)fornire supporto, ove necessario, all'autorita' competente nella definizione delle procedure di realizzazione della garanzia e nella quantificazione dei relativi importi di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli;
- t)fornire supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della definizione della sezione del Registro di cui all'articolo 178-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Centro di coordinamento batterie puo' stipulare convenzioni e accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non puo' compromettere le attivita' del Centro di coordinamento batterie, dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con validita' triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale accordo e' rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Detto accordo e' volto a stabilire le modalita' di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 4 del presente articolo nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma gia' stipulati. Il Centro di coordinamento batterie puo' svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi e altri soggetti esterni purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
