Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, presenta domanda di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione individuale per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Non e' ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore per le batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, sentito il Comitato di vigilanza e controllo, indica eventuali categorie ulteriori per le quali non e' ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata di un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:

  • a)rispetta i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento;
  • b)e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza;
  • c)e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di raccolta di cui al Regolamento;
  • d)opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita' di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie;
  • e)e' in grado di garantire la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 61 del Regolamento;
  • f)rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo individuale agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore. Il riconoscimento e' concesso solo se e' dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento. Il riconoscimento da parte dell'autorita' competente avviene entro novanta giorni, dalla presentazione dell'istanza, completa della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo, ed e' requisito essenziale per l'iscrizione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22. L'autorita' competente adotta il provvedimento di riconoscimento previa verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo e previa verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le verifiche si concludono entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa e sono svolte dall'autorita' competente con il supporto di ISPRA. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso produce i suoi effetti solo dal provvedimento di riconoscimento del sistema individuale e, in ogni caso, dal primo giorno del nuovo esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei costi del sistema collettivo posti a carico del recedente ai sensi del presente decreto e del Regolamento fino al termine dell'esercizio in corso al momento del recesso, secondo quanto previsto dal Centro di coordinamento batterie. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono annualmente all'autorita' competente, all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo, entro il 31 dicembre, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile successivo, nonche', entro il 31 maggio di ogni anno un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei rifiuti di batterie e il bilancio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152. I sistemi individuali costituiti con autonoma ragione sociale trasmettono il relativo bilancio del sistema individuale. Il sistema individuale, costituito come apposita organizzazione all'interno della medesima societa' del produttore ovvero di una controllata, trasmette il relativo bilancio comprensivo delle voci relative alle attivita' svolte come sistema individuale. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I sistemi individuali dimostrano, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit, e che comprenda anche i processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda. I sistemi individuali si iscrivono al Centro di coordinamento batterie con l'obbligo di contribuire ad esso in conformita' allo statuto di quest'ultimo. I sistemi individuali trasmettono all'autorita' competente, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2 lettere b), c) e d), del Regolamento, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I sistemi individuali provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. I sistemi individuali, se costituiti con autonoma ragione sociale, sono dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. Per i sistemi individuali costituiti come apposita organizzazione all'interno della medesima societa' del produttore ovvero di una controllata, le attivita' di controllo e di verifica contabile e fiscale sono in capo agli organi di vigilanza e controllo della medesima societa'. I sistemi individuali dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi individuali presentano, su richiesta dell'autorita' competente e del Comitato di vigilanza e controllo una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. L'autorita' competente e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunicare le eventuali osservazioni al sistema individuale. Il sistema individuale elabora un piano d'azione correttivo sulla base delle osservazioni. L'autorita' competente puo' decidere di revocare il provvedimento di riconoscimento del sistema individuale se il sistema individuale non rispetta piu' i requisiti previsti dal presente articolo o non notifica le modifiche riguardanti il riconoscimento, che devono essere notificate senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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