La valutazione degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione da parte delle autorita' competenti e della relativa notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti, in conformita' al Regolamento e al regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, da «ACCREDIA - Ente italiano di accreditamento» designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, quale unico organismo nazionale abilitato a svolgere attivita' di accreditamento, previa apposita convenzione ovvero protocollo di intesa di cui al comma 4 del presente articolo. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 a eseguire, in qualita' di terzi, compiti della valutazione di conformita' al Regolamento e' rilasciata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 da parte delle autorita' coinvolte nel procedimento, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, limitatamente alle batterie industriali, con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte degli organismi interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'interno, sono disciplinati la procedura di presentazione della domanda di cui al comma 2 e i relativi contenuti. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato II al presente decreto. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui ai commi 1 e 2, nonche' i connessi rapporti fra ACCREDIA e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 7 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse, come disposto dall'articolo 24 del Regolamento. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformita' richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini, le modalita' di versamento e i criteri di riassegnazione alla spesa delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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