Art. 1 — Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali

All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ((il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti)): "Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. ((Per l'anno 2011)) il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ((.. .)) ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli ((. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e' determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))."; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: "consiglieri comunali" sono inserite le seguenti: "e dei consiglieri provinciali" ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia")). (( All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo periodo, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto";
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia". 1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e' inserito il seguente: "185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)i commi 1 e 2 sono abrogati;
  • b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"". 1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi' adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";
  • b)alla lettera a):
  • 1)dopo le parole: "difensore civico" e' inserita la seguente: "comunale";
  • 2)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";
  • c)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
  • d)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";
  • e)alla lettera e), le parole da: "facendo salvi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto". 1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, e' inserito il seguente: "186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". 1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al secondo periodo:
  • 1)le parole: "ai comuni montani" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunita' montane";
  • 2)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
  • b)il terzo periodo e' soppresso)) ((2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".))

Testo vigente dal 28 marzo 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 128/2011

    Questione infondata
    13 aprile 2011

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1- quinquies , del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente. Infatti, la ricorrente muove dall'erroneo assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, mentre invece la disciplina delle Autorità d'àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'àmbito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'àmbito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico». Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre - come ha fatto con la norma impugnata - la soppressione delle Autorità d'àmbito. In senso analogo, v. citate sentenze n. 246/2009, 168/2008, n. 378 e n. 144/2007.

    Art. 1 Interventi urgenti · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 2010 al 28 marzo 2010. 27 parole tolte, 1062 parole aggiunte in 16 capoversi.

All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo tolto: periodo e' sostituito dal seguente aggiunto: e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e … riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per tolto: ciascuno degli anni 2011 e 2012 aggiunto: l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e … proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali tolto: nel corso dell'annoaggiunto: ... ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. aggiunto: Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e' determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: "consiglieri comunali" sono inserite le seguenti: "e dei consiglieri provinciali"tolto: . Le aggiunto: ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia". All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al secondo periodo, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto";

aggiunto: b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia". 1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e' inserito il seguente: "185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

aggiunto: b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"". 1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi' adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";

aggiunto: b) alla lettera a):

aggiunto: 1) dopo le parole: "difensore civico" e' inserita la seguente: "comunale";

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

aggiunto: 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";

aggiunto: c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

aggiunto: d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";

aggiunto: e) alla lettera e), le parole da: "facendo salvi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto". 1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, e' inserito il seguente: "186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cuitolto: ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 aggiunto: agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". 1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al secondo periodo:

aggiunto: 1) le parole: "ai comuni montani" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunita' montane";

aggiunto: 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

aggiunto: b) il terzo periodo e' soppresso 2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tolto: e successive modificazioni aggiunto: come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal tolto: 2011 aggiunto: 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il aggiunto: primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovoaggiunto: . Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2010-01-25;2~art1 · fonte del testo

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