Art. 4 — Erogazione delle cure termali

Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento e' assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanita', con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente dal Ministro della sanita' sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6. L'unitarieta' del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita' e alla particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e' assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanita', tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 93/2003

    Questione infondata
    28 marzo 2003

    La norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – censurata in quanto demanda al Ministro della sanità la determinazione delle patologie soggette a cura termale con proprio decreto, come anche l'aggiornamento di tale decreto e l'adozione di linee guida per l'articolazione in cicli di applicazione delle terapie termali pertinenti – riguarda aspetti tecnico-sanitari, attinenti alla individuazione delle cure termali assumibili a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base dell'acquisizione di dati scientifici da parte del Ministero. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto sarebbero violate le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, con pesanti ricadute sulla finanza regionale attraverso l'incisione della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione.

    Art. 1 Riordino del settore termale · Art. 3 Riordino del settore termale · Art. 5 Riordino del settore termale · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art4 · fonte del testo

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