Art. 33 — Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali

Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitivita' territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con ((i contenuti e gli obiettivi)) specifici del Programma nazionale «((Ricerca, innovazione)) e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ((, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto)) con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa ((in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

  • a)nelle ((aree industriali, produttive)) e artigianali localizzate nei ((comuni con popolazione superiore a)) 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
  • b)all'incremento del grado di capacita' della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonche' allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorita' II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonche' dei criteri di ammissibilita' della spesa del predetto Programma. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, ((a valere sul FSC)) e nei limiti delle relative disponibilita' annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le ((aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),)) e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilita', delle infrastrutture, nonche' allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualita'. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla ((Struttura di missione ZES)) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, ((n. 162)). Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. puo' essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma ((,)) e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

Testo vigente dal 7 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2024 al 7 luglio 2024. 10 parole tolte, 51 parole aggiunte in 3 capoversi.

… con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e aggiunto: gli obiettivi specifici del Programma nazionale «Ricercaaggiunto: , innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica tolto: adottatoaggiunto: , da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa tolto: con la Conferenza Stato - Regioni aggiunto: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industrialiaggiunto: , produttive e artigianali localizzate nei comuni tolto: superiori aggiunto: con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

… con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul tolto: Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilita' annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree aggiunto: industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1aggiunto: , lettera a), e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di … del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES tolto: unica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. tolto: 163 aggiunto: 162. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e … Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programmaaggiunto: , e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60~art33 · fonte del testo

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