Art. 38 — Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

A decorrere dall'anno 2020 e' istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione. ((La base imponibile e' determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)). L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E' riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, e' attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. E' esclusa la manovrabilita' dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalita' di attribuzione e di versamento nonche' la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque adottato. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvedera' all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni. Le attivita' di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilita' in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo ((1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)), e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 2021 al 12 agosto 2026. 53 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… La base imponibile e' determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo tolto: 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto- legge 6 dicembre 2011 aggiunto: 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. tolto: 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. aggiunto: 160. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E' riservata allo … al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni. tolto: 5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 … al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuniaggiunto: . Le attivita' di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma … le disposizioni relative alla deducibilita' in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo tolto: 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 aggiunto: 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. tolto: 214 aggiunto: 160, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili. Restano ferme le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art38 · fonte del testo

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