Art. 3 — Indirizzi di studio
Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:
- a)Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
- b)Pesca commerciale e produzioni ittiche;
- c)Industria e artigianato per il Made in Italy;
- d)Manutenzione e assistenza tecnica;
- e)Gestione delle acque e risanamento ambientale;
- f)Servizi commerciali;
- g)Enogastronomia e ospitalita' alberghiera;
- h)Servizi culturali e dello spettacolo;
- i)Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale;
- l)Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
- m)Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilita' e conoscenze. Con il medesimo decreto e' indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attivita' economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresi' le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorita' indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilita' di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione puo' riferirsi solo alle attivita' economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione e' altresi' riferita alla nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (NUP) adottate dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilita' avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
