Art. 43 — Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive

All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis»;
  • b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonche' su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati gia' previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;
  • c)al comma 3, le parole «dodici unita'» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unita'»;
  • d)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il Commissario unico ((puo' avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre)), individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui». Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «((Fondi)) di riserva e speciali» della missione «((Fondi)) da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2021 al 1 gennaio 2022. 6 parole tolte, 7 parole aggiunte.

d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi tolto: fino a un aggiunto: di subcommissari, fino al numero massimo di tre tolto: subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, … di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «tolto: fondiaggiunto: Fondi di riserva e speciali» della missione «tolto: fondiaggiunto: Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art43 · fonte del testo

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