Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2014 al 25 giugno 2015. 288 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

tolto: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

tolto: b) il numero dei lavoratori da somministrare;

tolto: c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 3 dell'articolo 20;

tolto: d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

tolto: e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;

tolto: f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

tolto: g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei contributi previdenziali;

tolto: i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

tolto: j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

tolto: k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art21 · fonte del testo

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