Art. 34 — Criteri progettuali e costruttivi
Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', e' emanata la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformita' anche con le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.109, n.134 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.157, nonche' n.92 e n.133 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.158. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
