Art. 42 — Adeguamenti al progresso tecnico
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanita', si provvede:
- a)al riconoscimento della conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi di mezzi e sistemi di sicurezza utilizzati a bordo delle navi;
- b)all'attuazione di direttive della Unione europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
- c)all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica degli allegati al presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34 in relazione al progresso tecnologico nel settore marittimo.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
