Art. 30 — Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni

Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, in materia di tutela della sa- lute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonche' esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni ed igiene dei lavoro e' integrata dai seguenti componenti:

  • a)due dirigenti del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - esperti nel settore dell'igiene e della sicurezza del lavoro marittimo, di cui uno in possesso di laurea in ingegneria;
  • b)tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante dei lavoratori della pesca;
  • c)tre esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante delle associazioni della pesca. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e durano in carica tre anni.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art30 · fonte del testo