Art. 29 — Informazione, consulenza ed assistenza
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della sanita', l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonche' gli altri organismi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
