Art. 20 — Visita periodica
Le unita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sono visitate, a cadenza biennale, al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro a quanto riscontrato nel corso della visita iniziale ovvero il rispetto delle norme previste dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 34.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
