Art. 13 — Servizio di prevenzione e protezione a bordo - compiti
Il servizio di prevenzione e protezione provvede a:
- a)collaborare con il comandante dell'unita' e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unita', al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposto dall'armatore;
- b)segnalare al responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
- c)individuare i fattori di rischio connessi alle attivita' lavorative svolte a bordo dell'unita' e relativi al normale esercizio della stessa;
- d)individuare, in collaborazione con l'armatore, le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai fini della prevenzione e protezione contro i rischi identificati;
- e)esaminare, congiuntamente al responsabile alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, gli infortuni verificatisi a bordo dell'unita' a carico dei lavoratori marittimi, al fine di relazionare in merito alla struttura armatoriale di terra;
- f)informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro a bordo dell'unita';
- g)proporre programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati. Il servizio di prevenzione e protezione ha accesso a tutte le informazioni inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo deil'unita' ed e' consultato dall'armatore per l'elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
