Art. 5-ter — Interventi di semplificazione nel settore della pesca

I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonche' le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unita' da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data* di scadenza delle revisioni di cui al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla data di rilascio. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 3081918 divisione XV dell' 11 aprile 1973. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario. alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: "sovraordinate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei- pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi";
  • b)all'articolo 169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca";
  • c)all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: "di bordo" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unita' da pesca". In caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato Ball' autorita' marittima d'iscrizione della nave; in tal caso e' consentito l'esercizio delle attivita' di pesca, purche' sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni". Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneita' deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera";
  • b)all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita dalla seguente: "b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera". Per le unita' da pesca che hanno installato apparati radio in WRTFlDSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore W-RTF/DSC di classe E. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.

Testo vigente dal 12 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-10;2~art5ter · fonte del testo

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