Art. 37 — Sanzioni relative agli obblighi del medico competente
Il medico competente e' punito:
- a)con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere b), c), g);
- b)con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tre milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere d), e), f), h) e comma 3 primo periodo.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
