Art. 4-sexies — Semplificazione del settore pesca
All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione". Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale.
Testo vigente dal 31 dicembre 2008
