Art. 75 — Modifiche all'Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'Allegato I. 2 Attivita' del RUP (Articolo 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP puo' delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attivita' di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.»;
- b)all'articolo 8:
- 1)al comma 1, dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;»;
- 2)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il direttore dell'esecuzione del contratto e' soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.»;
- c)all'articolo 9, comma 6, le parole «il RUP e' designato unicamente da questi ultimi" sono sostituite dalle seguenti: «il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
