Art. 7 — Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
