Art. 49 — Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art49 · fonte del testo

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