I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente ((agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,)) rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorita' di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui ((agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55)). I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorita' di cui all'articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu' presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1. L'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 ((attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.)). Il Ministero della salute e ((il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano ((, attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee,)) alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. ((Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.)) Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso ((un atto delegato adottato dalla Commissione europea)) nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente. (( Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonche' tenersi al passo con i progressi della professione. )) Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 10 febbraio 2016. 8 parole tolte, 159 parole aggiunte.

… minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, tolto: 46 e 50 aggiunto: 50 e 52, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, … rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45tolto: , 49 aggiunto: e 55. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo … e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2tolto: . aggiunto: attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.. Il Ministero della salute e il Ministero aggiunto: dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificanoaggiunto: , attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee, alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia … formazione nel settore dell'architettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. Le tolto: informazioni aggiunto: suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso tolto: una comunicazione della aggiunto: un atto delegato adottato dalla Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai … riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigenteaggiunto: . Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonche' tenersi al passo con i progressi della professione. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art31 · fonte del testo

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