Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorita' competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art45 · fonte del testo

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