Art. 45 — Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari
Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorita' competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
