Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. ((1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale)) Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:

  • a)ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
  • b)ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra cui l'Italia;
  • c)ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 2016 al 1 febbraio 2022. 10 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. aggiunto: 1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano tolto: anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionaleaggiunto: , ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionaletolto: . Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art2 · fonte del testo

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