Art. 47 — Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica

I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • a)((una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;))
  • b)una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni ((che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno)) 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
  • c)una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi ((che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno)) 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente.

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 10 febbraio 2016. 58 parole tolte, 62 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre annitolto: :

tolto: 1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure

tolto: 2) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2aggiunto: , che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni tolto: o aggiunto: che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi tolto: o aggiunto: che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art47 · fonte del testo

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