Art. 26 — Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

All'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,";
  • b)al comma 3, le parole: "agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 e 55" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55";
  • c)al comma 7 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: "attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.";
  • d)al comma 8:
  • 1)le parole: "il Ministero dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
  • 2)dopo la parola: "notificano" sono inserite le seguenti: ", attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee,";
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.";
  • e)al comma 9 le parole: "una comunicazione della Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "un atto delegato adottato dalla Commissione europea";
  • f)dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonche' tenersi al passo con i progressi della professione.".

Testo vigente dal 9 febbraio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15~art26 · fonte del testo

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