Art. 44 — Formazione del medico veterinario
L'ammissione alla formazione del medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Universita'. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, ((che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti,)) effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e ((abilita')):
- a)adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attivita' di medico veterinario ((e della pertinente legislazione dell'Unione));
- b)adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonche' delle abilita' e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;
- c)abilita' e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonche' una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;
- d)conoscenze, abilita' e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente;
- e)adeguate conoscenze, abilita' e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;
- f)adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio ((i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale)) destinati al consumo umano ((, incluse le abilita' e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;));
- g)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15));
- h)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)).
Testo vigente dal 10 febbraio 2016
