Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:

  • a)alle attivita' elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;
  • b)((ai medici chirurghi con formazione di base, ai medici chirurghi specialisti, agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, agli odontoiatri, agli odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40 bis, 43, 45, 47, 49 e 55;))
  • c)agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;
  • d)fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
  • e)agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;
  • f)agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;
  • g)ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 3 dicembre 2025. 12 parole tolte, 16 parole aggiunte.

b) ai medici chirurghi con formazione di base, tolto: i aggiunto: ai medici chirurghi specialisti, tolto: gli aggiunto: agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, tolto: gli odontoiatri, aggiunto: agli odontoiatri, agli odontoiatri specialisti, tolto: i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli aggiunto: ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, aggiunto: 35, 37, 40, aggiunto: 40 bis, 43, 45, 47, 49 e 55tolto: .aggiunto: ;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art18 · fonte del testo

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