((Sono riconosciuti i titoli di formazione)) di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui ((all'articolo 52)), attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. (( Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016. )) Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato. (( Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attivita' professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date:

  • a)1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
  • b)1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
  • c)1° luglio 2013 per la Croazia;
  • d)5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attivita' esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purche' la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto. ))

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 10 febbraio 2016. 2 parole tolte, 293 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Iaggiunto: Sono riconosciuti i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli … cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo tolto: 47 aggiunto: 52, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. aggiunto: Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che … maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegatoaggiunto: . Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attivita' professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date:

aggiunto: a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

aggiunto: b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

aggiunto: c) 1° luglio 2013 per la Croazia;

aggiunto: d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attivita' esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purche' la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art55 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari