L'ammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'. ((La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:))

  • a)((adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;))
  • b)((adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria;))
  • c)((adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;))
  • d)((adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;))
  • e)((un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;))
  • f)((un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.)) La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attivita' inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. Le attivita' professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Testo vigente dal 27 febbraio 2026

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 2016 al 27 febbraio 2026. 9 parole tolte, 28 parole aggiunte in 5 capoversi.

… sotto il controllo di un'universita'. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle tolto: sottoelencate conoscenze e competenze aggiunto: conoscenze e abilita' seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici etolto: , in particolare, aggiunto: in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

d) tolto: adeguata conoscenza aggiunto: adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, …

e) tolto: adeguata aggiunto: un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controlloaggiunto: ;

aggiunto: f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attivita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art41 · fonte del testo

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