Art. 3 — Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 - direttiva Accounting

[1]A decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, trasmettono, contemporaneamente alla loro pubblicazione, i seguenti documenti all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderli accessibili tramite l'ESAP:

  • a)la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
  • b)il bilancio d'esercizio;
  • c)il bilancio consolidato;
  • d)la relazione di revisione;
  • e)l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 125 del 2024;
  • f)le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 125 del 2024 e la relativa attestazione della conformità;
  • g)la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 125 del 2024;
  • h)la relazione sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
  • i)la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2015.

[2]Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni sociali a cui le informazioni fanno riferimento, nonché, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, la denominazione sociale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo;
  • b)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • f)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[3]Se un'impresa ha trasmesso le informazioni di cui al comma 1 all'organismo di raccolta di cui al comma 4, lettera a), per renderle accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al comma 2.

[4]Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, sono organismi di raccolta:

  • a)l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni trasmesse dagli emittenti quotati sui mercati regolamentati e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI ai sensi dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
  • b)il registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;184~art3

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