[1]Al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1:
  • 1)alla lettera ff-bis), numero 6), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
  • 2)dopo la lettera ff-bis) è aggiunta la seguente:

[2]«ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

  • b)al titolo I, capo III, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

[3]«Art. 10-bis (Recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 - FICOD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui all'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, le imprese regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[4]2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, sono organismi di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z).».

[5]Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1:
  • 1)alla lettera w-decies), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
  • 2)dopo la lettera w-decies) è aggiunta la seguente:

[6]«w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

  • b)dopo l'articolo 4-septies.2 è inserito il seguente:

[7]«Art. 4-septies.3 (Disposizioni di recepimento degli articoli 2, 5, 6, 12 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo che modificano, rispettivamente, le direttive 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2009/65/CE, 2014/65/UE e 2016/97/UE -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 101-ter, comma 3, lettera c), 102, commi 1, 2, 3-bis e 4, e 103, commi 3 e 3-bis, le società trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 3, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • f)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[8]2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[9]3. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1 e 2, la Consob è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

[10]4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, 124-quinquies, commi 1, 2, e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, 124-octies, commi 1 e 2, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le società trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni per categoria dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • f)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[11]5. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 4 sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)la Consob, l'IVASS e la COVIP per le informazioni di cui agli articoli 124-quinquies, commi 1, 2 e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 124-octies, commi 1 e 2, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal presente decreto;
  • b)l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile.

[12]6. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 39-decies, comma 1, lettere b) e c), 93-bis, comma 1, lettera f-bis), 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), per gli OICVM gestiti, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 7 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[13]7. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 6, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 sono la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza definite dal presente decreto.

[14]8. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui agli articoli 35, comma 2, e 35-ter, comma 2, con riferimento ai gestori di OICVM, sono rese accessibili tramite l'ESAP e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni del gestore a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore come specificato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

[15]9. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 8, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

[16]10. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i quali non è stato presentato ricorso, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

[17]11. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 10, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

[18]12. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 64-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f), le imprese di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 14 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[19]13. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'emittente può trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'articolo 21-bis, comma 3, e relative disposizioni di attuazione, al pertinente organismo di raccolta quale definito dall'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859, corredata di metadati che specifichino che le informazioni sono conformi al codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[20]14. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 12 e 13, sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 21-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f);
  • b)la Consob e la Banca d'Italia, per le informazioni di cui all'articolo 64-bis, comma 3, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

[21]15. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, e 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione assicurativa sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

[22]16. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 15, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

[23]17. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 31, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

[24]18. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 17, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»;

  • c)all'articolo 195-ter:
  • 1)il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

[25]«1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorità sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;

  • 2)la rubrica è sostituita dalla seguente:

[26]«Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni applicate».

[27]Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, lettera s-quinquies), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
  • b)dopo la lettera s-quinquies) è aggiunta la seguente:

[28]«s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

  • c)all'articolo 24, comma 5, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
  • d)dopo l'articolo 26-quater è inserito il seguente:

[29]«Art. 26-quinquies (Recepimento dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 - AuD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 24, 26 e 26-quater sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[30]2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza di cui al capo VII.

[31]3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 7 sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[32]4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».

[33]Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n-quinquies) è inserita la seguente:

[34]«n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

  • b)al titolo XIV, dopo il capo IV è inserito il seguente:

[35]«Capo IV-bis. - Punto di accesso unico europeo (ESAP) -

[36]«Art. 209-bis (Recepimento degli articoli 7 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modificano, rispettivamente, la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 - Solvency II - e la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 - IDD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 47-septies, comma 1 e 216-novies, comma 1, le imprese e le ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[37]2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 237, commi 1 e 2, e 247, comma 1, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

[38]3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 325-ter relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni e delle altre misure per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

[39]4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».

[40]Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 3:
  • 1)alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
  • 2)dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

[41]«e-bis) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

  • b)dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

[42]«Art. 18-ter (Recepimento dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 5-octies, comma 3, 6, comma 5-quater, e 17-bis, i fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, le società che gestiscono fondi pensione aperti, nonché i fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni del fondo pensione a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[43]2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Covip è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

[44]3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 19-quinquies, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni della persona alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

[45]4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Covip è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».

[46]Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

[47]«2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

  • b)al titolo I-bis, capo IV, dopo l'articolo 7-septiesdecies è aggiunto il seguente:

[48]«Art. 7-septiesdecies.1 (Recepimento dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2019/2162/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - Covered Bonds Directive -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 7-septiesdecies, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

[49]2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

[50]3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 7-viciessemel, comma 2, 7-noviesdecies, comma 1 e 7-viciesbis, comma 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

  • a)tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
  • b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo comma 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
  • d)un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

[51]4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3 la Banca d'Italia è organismo di raccolta.».

[52]Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

[53]«l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

  • b)all'articolo 145-ter:
  • 1)al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

[54]«La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali è organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;

  • 2)la rubrica è sostituita dalla seguente:

[55]«Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate».

[56]All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «144-quater, 145, 145-quater» sono sostituite dalle seguenti: «144-quater, 145, 145-ter, 145-quater».

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