Art. 4 — Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 - CRD IV
[1]A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché le informazioni inerenti alle denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato di cui all'articolo 131, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
- a)tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;
- b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
- d)un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
[2]Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, ove applicabile.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
