Art. 5 — Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD
[1]A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 69-quaterdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 55-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'entità pertinente trasmette tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al comma 2 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
- a)tutte le denominazioni dell'entità pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
- b)l'identificativo della persona giuridica dell'entità pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- c)le dimensioni dell'entità pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
- d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
- e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
[2]Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
[3]A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 70, comma 4, 75-bis e 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e per le SIM, individuate dall'articolo 55-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le informazioni di cui agli articoli 56 e 195-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
- a)tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
- b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
- d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
[4]Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
[5]A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 19-bis, comma 9, 32, comma 3 e 37, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e agli articoli 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e 195-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
- a)tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
- b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
- d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
[6]Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 5, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione ad essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
