Art. 8 — Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta
Entro il 9 gennaio 2028, ovvero entro il 9 gennaio 2030, secondo i termini stabiliti dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, al fine di rendere le informazioni di cui al presente decreto accessibili tramite l'ESAP, la designazione degli organismi di raccolta, come definiti dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, è notificata all'ESMA.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
