Rendicontazione individuale di sostenibilita' Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita' influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. La rendicontazione individuale di sostenibilita' di cui al comma 1, include:

  • a)una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:
  • 1)la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita';
  • 2)le opportunita' per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilita';
  • 3)i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas;
  • 4)il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilita';
  • 5)le modalita' di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilita';
  • b)una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilita' individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
  • c)una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacita';
  • d)una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita';
  • e)informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
  • f)una descrizione:
  • 1)delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
  • 2)dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attivita' dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa e' tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
  • 3)di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
  • g)una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita', compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalita' di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
  • h)indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g). I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), e h), del comma 2 includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita' dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche' ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la societa' obbligata include nella rendicontazione di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facolta' di cui al primo periodo, la societa' ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in conformita' agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. La societa', anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilita' alle informazioni seguenti:
  • a)una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
  • b)una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita';
  • c)i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita' e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
  • d)i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita' e le modalita' di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
  • e)gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d). Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformita' agli standard di rendicontazione di sostenibilita' adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva 2013/34/UE. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2025, N. 118)). Le societa' di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione. Per le societa' che forniscono le informazioni in conformita' al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

Testo vigente dal 10 agosto 2025

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125~art3 · fonte del testo

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