Art. 6 — Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - IFD
[1]A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
- a)tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;
- b)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- c)le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
- d)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
- e)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
[2]Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
[3]A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
- a)tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
- b)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- c)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
- d)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
[4]Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
